La più recente definizione di impianto termico è data dalla Legge 90/2013: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
I proprietari di impianti termici come definititi dalla normativa, in quanto responsabili dell’impianto, hanno l’obbligo di esercizio, conduzione e manutenzione nonché di rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, in base alle specificità dell’impianto.
Questa responsabilità può essere delegata ad un terzo, in possesso dei requisiti di legge, tranne nei casi di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
1) Appartamento con caldaia autonoma gas < 35 KW o pompa di calore:
Il responsabile è sempre il proprietario (o affittuario in caso di immobile locato) che deve far effettuare la manutenzione da persona/ditta abilitata secondo le periodicità di legge (verificabili nella documentazione tecnica della caldaia o pompa di calore).
2) Negozio/industria/ufficio etc. con impianto autonomo > 35 KW:
Il proprietario (o affittuario in caso di immobile locato) può delegare la responsabilità dell’impianto a terzi.
3) Condominio
Il responsabile è l’Amministratore che può delegare la responsabilità dell’impianto a terzi
In molte regioni d’Italia è stato istituito o è in fase di implementazione il Catasto degli Impianti termici, portale su cui devono essere registrati tutti gli impianti termici del territorio regionale ed inseriti i rapporti di efficienza energetica come sancito dal DPR 74/2013. Fermo restando il rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa nazionale, i Catasti presentano delle differenze circa l’operatività dei diversi soggetti coinvolti.
CONTROLLI IMPIANTI TERMICI
Gli impianti di riscaldamento vanno sottoposti a controlli ordinari per verificarne il corretto funzionamento e il loro impatto ambientale. Le caldaie, infatti, producono aria calda mediante combustione.
Una delle operazioni obbligatorie da fare periodicamente, dunque, è il controllo dei fumi della caldaia. Questi controlli vengono effettuati per ragioni di sicurezza e di efficienza, sono obbligatori per legge e non vanno confusi con la manutenzione ordinaria della caldaia.
La manutenzione della caldaia prevede un check-up tra cui:
- Pulizia del bruciatore
- Ispezione dei filtri
- Verifica della tenuta dell’impianto
- Pulizia dello scambiatore
- Controllo della ventilazione nel locale
Ogni quanto va fatta la manutenzione sulla caldaia?
Il DPR 74/13 stabilisce che la manutenzione va fatta secondo cadenze riportate sul libretto d’uso e manutenzione utente all’interno del quale la casa Madre stabilisce le cadenze stesse (solitamente fissate a una volta l’anno). Se nulla è riportato nel libretto, sarà il centro assistenza che verificata la tipologia della macchina installata fisserà la cadenza della manutenzione.
- Il controllo dei fumi di scarico è un’analisi della combustione e della concentrazione di ossido di carbonio nell’impianto. Viene effettuato inoltre il tiraggio della canna fumaria, verificato il livello di inquinamento e l’effettivo rendimento dell’apparecchio.
- A fine controllo, viene rilasciato dal tecnico abilitato l’ RCEE ovvero il “rapporto di controllo di efficienza energetica” all’interno del quale, vengono riportati i dati prelevati dall’analisi di combustione.
Ecco quando va effettuato il controllo dei fumi:
- ogni 2 anni per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza inferiore o uguale a 100kw
- annualmente per impianto termico a combustibili liquidi o solidi, se la potenza è superiore ai 100kw
- ogni 4 anni per caldaie a gas metano o GPL fino a 100kw
- a cadenza biennale per caldaia a gas, che supera i 100kw.
Il controllo dei fumi della caldaia può essere effettuato solo da un tecnico specializzato, abilitato al prelievo dei prodotti della combustione e al controllo dei valori per stabilire se rispettano o meno i parametri indicati dalla legge.